Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Normativa di riferimento per la sezione Decreto Legislativo - 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 28, comma 1 |
Art. 28 Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali 1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi' pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo. |