In una piovosa giornata di questo tiepido autunno Catalin ci ha lasciato. Le foglie colorate ed ormai consunte dalla lunga e vigorosa stagione estiva cadono, spinte dal vento che scende dalle montagne, ma la foglia di Catalin era verde, ancora un virgulto destinato a mostrare tutta la sua forza e la sua bellezza. Ugualmente è caduta, senza un perché, senza che vento soffiasse o pioggia scendesse. Un improvviso e subitaneo gelo invernale se lo è portato via.

E' il gelo che padroneggia i nostri cuori in questo momento. Siamo tutti più poveri, una speranza, una luce per il nostro futuro è venuta meno.

Tutta la nostra scuola si stringe attorno ai genitori ed alla famiglia di Catalin, ai docenti ed agli studenti della 1A Itis per questa improvvisa e tragica scomparsa.

Il sonno misterioso della morte ti sia lieve. Sarai sempre nei nostri cuori

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Luca se ne è andato. Ci ha lasciato troppo, troppo presto. Il venir meno di una giovane vita, di una persona che si stava affacciando alle prime tappe dell'adolescenza ci lascia tutti sbigottiti, senza parole.

È un pianto antico che attraversa i secoli senza un perché e che oggi ci tocca da vicino, facendoci capire ancor più l'importanza del dono della vita.

Il nostro pensiero e la nostra solidarietà vanno ai genitori e a tutta la sua famiglia, a cui si stringono i docenti ed i compagni della 2B Ipsia, insieme a tutti quelli che fanno parte della grande famiglia dell'Istituto Superiore Beretta.

Caro Luca, la tua vita è stata una traccia di luce nel cielo notturno che rapida appare ed altrettanto rapidamente e misteriosamente scompare, ma non ti dimenticheremo.
Il sonno eterno ti sia lieve.

Ciao


Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

 

Normativa di riferimento per la sezione

 Decreto Legislativo - 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 47

Art. 47

Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La voce richiesta NON è prevista per l'Istituzione Scolastica.

Organi di indirizzo politico-amministrativo

 

Normativa di riferimento per la sezione

 Decreto Legislativo - 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 13, comma 1, lettera a) - Art. 14

Art. 13

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
......omissis......

Art. 14

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

L'Organo di indirizzo politico-amministrativo e di gestione è il Consiglio di Istituto. I membri elettivi del Consiglio restano in carica per tre anni. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per far parte del Consiglio, sono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste. L’attuale Consiglio di Istituto è stato proclamato il 19.11.2012.

Eletti

Componente Docenti: Marzullo Daniele, Pedretti Giuseppina, Sala Giordana, Santoni Angela, Ettori Elena, Rampulla Francesco, Bigoli Elide, Pasolini Stefania.

Componente A.T.A.: Ainora Silvano, Rambaldini Agnese.

Componente Genitori: Del Bono Doriano, Belleri Mirella, Corsini Silvia Carla, Letta Giovanni.

Componente Studenti (2014-2015): Freddi Marco, Picuno Valentina, Piubeni Luca, Alegna Manuela.

Le sue competenze sono disciplinate dagli artt.5 e 6 del D.P.R..31/5/74 n.416. I componenti del consiglio di Istituto non percepiscono compensi, non hanno diritto a rimborsi spese e per la loro elezione non è prevista la presentazione di alcun curriculum.

Performance

Premialità

258 - Circolare procedura bonus premiale 2016-17

258 - All. Criteri premialità  IIS Beretta 03_06_2016

 

In questa sezione si trovano anche informazioni su:

Ammontare complessivo dei premi

Dati relativi ai premi

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

 

Normativa di riferimento per la sezione

 Decreto Legislativo - 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 28, comma 1

Art. 28

Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi' pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
......omissis......

La voce richiesta NON è prevista per l'Istituzione Scolastica.

Incarichi amministrativi di vertice

 

Normativa di riferimento per la sezione

 Decreto Legislativo - 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 15, comma 1,2 - Art. 41, comma 2,3

Art. 15

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
......omissis......

Art. 41

Trasparenza del servizio sanitario nazionale

......omissis......
2 Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonche' degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.
3 Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attivita' professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.
......omissis......

La voce richiesta NON è prevista per l'Istituzione Scolastica.

Benessere organizzativo

 

Normativa di riferimento per la sezione

 Decreto Legislativo - 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 20, comma 3

Art. 20

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

......omissis......
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresi', i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

La voce richiesta NON è prevista per l'Istituzione Scolastica.

Dati relativi ai premi

 

Normativa di riferimento per la sezione

 Decreto Legislativo - 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 20, comma 2

Art. 20

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

......omissis......
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entita' del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
......omissis......

La voce richiesta NON è prevista per l'Istituzione Scolastica.