Circolare MIUR con indicazioni per esame di Stato 2019/2020
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Si trasmette in allegato la circolare MIUR prot. n°2197 del 25/11/2019 contenente disposizioni specifiche ed innovative per quanto riguardo lo svolgimento dell’esame di Stato 2019-20. Le principali novità sono le seguenti:
· Non essendo stato adottato alcun atto normativo, nell’a.s. 2019-20 trovano piena attuazione le disposizioni di cui all’art. 13 comma 2 lettere b) e c) del Dlgs 62/2017, nello scorso solo sospese dalla legge 108/2018. In sostanza saranno requisiti di ammissione all’esame per gli studenti, come previsto dalle norme vigenti, la partecipazione alle prove Invalsi ed il rispetto del monte ore di attività PCTO previsto dagli ordinamenti (legge 145/2018) e che qui si riporta per completezza (Licei: almeno 90 ore nel triennio finale; Tecnici: almeno 150 ore nel triennio finale; Professionali: almeno 210 ore nel triennio finale)
· Per quanto attiene alla prima prova scritta di Italiano si sottolinea che, ferma restando la struttura e le tipologie testuali definite dal quadro di riferimento di cui al D.M. n° 769 del 26 novembre 2018, il D.M. n° 1095 de 21 novembre 2019, ha previsto che in questo anno scolastico almeno una delle tracce della tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo) debba riguardare l’ambito storico.
· Per quanto riguarda lo svolgimento del colloquio e pur rimanendo fermo quanto previsto dall’art. 17 comma 9 del Dlgs 62/2017, in questo anno scolastico non troverà applicazione la modalità di avvio del colloquio tramite la scelta da parte del candidato di una busta tra le tre proposte dal presidente della commissione. Comunque il colloquio si avvierà con la proposta da parte della Commissione di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare la capacità del candidato di affrontare con autonomia, padronanza e responsabilità le tematiche e le situazioni prospettate. In sostanza l’unica innovazione consiste nell’eliminazione del sorteggio a mezzo buste, ma rimane valida la modalità descritta dall’art. 17 sopra citato, che richiede ancora alla Commissione di preparare in una apposita seduta i materiali necessari.
Domanda di ammissione all'Esame di Stato 2019/2020
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In base a quanto stabilito dalla nota MIUR prot. n°22110 del 28 ottobre 2019 (che si trasmette in allegato), i candidati interni devono presentare domanda di partecipazione all'Esame di Stato 2017/18 al Dirigente scolastico entro e non oltre il 30 novembre, compilando in ogni sua parte il modulo allegato. In particolare è necessario effettuare il versamento di euro 12,09 (C.C.P. 1016 intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro di Pescara - Tasse scolastiche), presentando la ricevuta in segreteria didattica, insieme al modulo allegato di richiesta. Il bollettino di pagamento è reperibile negli uffici di Poste Italiane. Si ricorda che l'ammissione all'Esame di Stato è subordinata, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 122/2009 al soddisfacimento dei seguenti requisiti:
· una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente;
· un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
· Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, è richiesta, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, salvo deroghe motivate per assenze continuative in base alla delibera del Collegio docenti del 7 settembre 2016 e a quanto previsto dalla C.M. n°20 del 4 marzo 2011 (vedi circolare interna n°4 del 2 settembre 2019)
· Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 122/2009, sono ammessi, a domanda, entro il 31 gennaio 2019 per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, e non meno di otto decimi nel comportamento;
b) avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;
c) avere riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.
Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica. Secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, del d.lgs. 62 del 2017, sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico», conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Regioni o Province autonome. Si precisa che i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato, prevista dal D.P.R. n. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.