In base a quanto stabilito dalla nota MIUR prot. n° 17676 del 12 ottobre 2018, i candidati interni devono presentare domanda di partecipazione all'Esame di Stato 2018/19 al Dirigente scolastico entro e non oltre il 30 novembre, compilando in ogni sua parte il modulo allegato. In particolare è necessario effettuare il versamento di euro 12,09 (C.C.P. 1016 intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro di Pescara Tasse scolastiche"), presentando la ricevuta in
segreteria didattica, insieme al modulo allegato di richiesta. Il bollettino di pagamento è reperibile negli uffici di Poste Italiane. Si ricorda che l'ammissione all'Esame di Stato è subordinata, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 122/2009 al soddisfacimento dei seguenti requisiti:
· una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente;
· un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
· Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, è richiesta, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, salvo deroghe motivate per assenze continuative in base alla delibera del Collegio docenti del 7 settembre 2016 e a quanto previsto dalla C.M. n°20 del 4 marzo 2011 (vedi circolare interna n°4 del 31 agosto 2018)
· Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 122/2009, sono ammessi, a domanda, entro il 31 gennaio 2018 per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento;
b) avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;
c) avere riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.
Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi sperimentali quadriennali in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi. Si precisa che i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato, prevista dal D.P.R. n. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.