In base a quanto stabilito dalla nota MIUR prot. n°20242 del 6 novembre 2020, i candidati interni devono presentare domanda di partecipazione all'Esame di Stato 2020/21 al Dirigente scolastico entro e non oltre il 30 novembre 2020, compilando in ogni sua parte il modulo allegato.

In particolare è necessario effettuare il versamento di euro 12,09 (C.C.P. 1016 intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro di Pescara - Tasse scolastiche), presentando la ricevuta in segreteria didattica, insieme al modulo allegato di richiesta.
Il bollettino di pagamento è reperibile negli uffici di Poste Italiane.

Si ricorda che l'ammissione all'Esame di Stato per i candidati interni è subordinata, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 62/2017 al soddisfacimento dei seguenti requisiti in base alla valutazione finale del Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico o suo delegato:

• una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente;
• un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
• Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, è richiesta, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, salvo deroghe motivate per assenze continuative in base alla delibera del Collegio docenti del 1° settembre 2020 e a quanto previsto dalla C.M. n°20 del 4 marzo 2011 (vedi circolare interna n°26 del 2 settembre 2020)
• Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.
• partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione (Italiano, Matematica e Inglese)
• svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO) secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.


Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Dlgs 62/2017, sono ammessi, a domanda, entro il 31 gennaio 2021 per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe in possesso dei seguenti requisiti:

• hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento,
• hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado
• hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

Secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, del d.lgs. 62 del 2017, sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico», conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Regioni o Province autonome.

Si precisa che i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato, prevista dal D.P.R. n. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

wdoc icon Domanda Esame di Stato candidati interni

pdf iconCircolare n°182