Si deve fare riferimento alla circolare n°501 del 30 agosto 2021, i cui contenuti sono interamente confermati.
Con la nota prot. n°953 del 9 settembre 2021, il Ministero dell’Istruzione ha introdotto una nuova modalità di accertamento che permetterà ai Dirigenti scolastici di verificare istantaneamente, mediante una interazione tra il SIDI e la Piattaforma nazionale DGC, la validità della Certificazione verde per il personale scolastico in servizio, sia a tempo indeterminato che determinato.
La verifica avverrà quotidianamente e prima dell’accesso del personale nella sede dove presta servizio a cura del Dirigente scolastico e quindi la precedente modalità di verifica disposta con la circolare n°501 è superata.
Il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare al personale docente e ATA interessato dal processo di verifica gli elementi relativi al trattamento dei dati, attraverso una specifica informativa redatta ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (cfr. Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 del personale docente e ATA –Allegato n. 3).
L’informativa di cui sopra è esclusivamente riferita all’attività di trattamento relativa alla funzionalità SIDI di verifica automatizzata del possesso del Green Pass in corso di validità ed è allegata alla presente circolare.
A partire da lunedì 13 settembre la modalità di verifica del possesso della Certificazione verde sarà quella sopra descritta.
Solo in caso di problemi tecnici di funzionamento della piattaforma telematica si procederà alla verifica puntuale del QR Code con la app Verifica C19 a cura del personale Ata dei front office dei tre plessi che verrà incaricato a tal fine.
Si riporta ancora qui di seguito ciò che prevede la normativa vigente, come da circolare n°501.
Il personale scolastico deve adempiere a quanto previsto dall’art. 1 comma 6 del D.L. 111/2021 (che introduce l’articolo 9 ter che rinovella il D.L 22 aprile 2021 n°52 convertito nella legge 17 giugno 2021 n°87) e quindi all’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.
La certificazione verde Covid-19 è rilasciata nei seguenti casi:
• aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
• aver completato il ciclo vaccinale;
• essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
• essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti
• essere in possesso di certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19 rilasciata dalle autorità sanitarie competenti, anche in formato cartaceo, e rispettosa delle disposizioni della circolare n° 35309 del 4 agosto 2021 emanata dal Ministero della Salute.
In carenza di tale requisito il personale scolastico non potrà avere accesso ai locali dell’Istituto, oltre alle conseguenze e sanzioni introdotte espressamente dal D.L. 111/2021. In particolare si è sospesi dal servizio e dallo stipendio a partire dal quinto giorno di assenza ingiustificata, qualificando l’assenza ingiustificata come mancato possesso della certificazione o mancata esibizione (ovviamente la sospensione dallo stipendio decorre fin dal primo giorno di assenza ingiustificata).
Inoltre allo scattare della sospensione dal servizio e dallo stipendio viene irrogata anche la sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1000,00 ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.