IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - Titolo I, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;
VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla elezione del consiglio di istituto;
VISTA la nota MI prot. n°24032 del 6 ottobre 2021
VISTO la nota USR Lombardia prot. n°22302 dell’8 ottobre 2021
VISTA la perduranza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e la valutazione del rischio biologico presente
INDICE
a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991 ed in base a quanto indicato dalla nota USR Lombardia prot. n°22302 dell8 ottobre 2021, per i giorni 20 e 21 del mese di novembre 2021 le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica per il triennio 2021/22 –2022/23 – 2023/24, ai sensi del decimo comma dell’art.8 del D.lgs. 297/94.
Le votazioni avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 20 novembre 2021 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno 21 novembre 2021.
Le elezioni si svolgeranno a distanza con votazione on line, garantendo anonimato e sicurezza del voto.
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo organo collegiale sarà di 19 membri così assegnati:
il Dirigente Scolastico membro di diritto;
8 Rappresentanti del Personale Insegnante eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
4 Rappresentanti dei Genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art.348 del Codice Civile;
4 Rappresentanti degli Studenti eletti dagli studenti iscritti;
2 Rappresentanti del Personale Amministrativo e Ausiliario eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.
Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte, per ciascuna componente, in base a quanto disposto dall’art. 44 dell’O.M. 215/1991 e s.m.i L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti spetta a tutti gli studenti iscritti e frequentanti l’Istituto.
Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le Componenti a cui appartengono.
Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.
Le liste dei candidati, debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, al protocollo dell’IIS Beretta in via Matteotti 299 dalle ore 09.00 del 3 novembre 2021 alle ore 14.00 del 7 novembre 2021
per la COMPONENTE DOCENTI, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 20 presentatori;
per la COMPONENTE GENITORI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 20 presentatori;
per la COMPONENTE ATA, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente.
per la COMPONENTE STUDENTI, tenuto conto del corpo elettorale presente nella scuola, da almeno 20 presentatori;
I candidati debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita, nonché della eventuale sede di servizio. Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.
Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il seguente NUMERO di CANDIDATI:
Componente DOCENTI n. 16 candidati su 8 da eleggere
Componente GENITORI degli ALUNNI n. 8 candidati su 4 da eleggere
Componente ATA n. 4 candidati su 2 da eleggere
Componente STUDENTI n. 8 su 4 da eleggere
Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.
Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.
Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETORALE può essere candidato di alcuna lista.
Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista.
Per la Componente DOCENTI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
Per la Componente GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
Per la Componente ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.
Per la Componente STUDENTI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza
Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio o da un Cancelliere.
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
Ai sensi dell’art.37 del D.lgs.297/94, il Consiglio d’Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.lgs. 297/94 e all’O.M. 215/1991 e s.m.i