In caso di positività al test molecolare o antigenico per Covid-19, una persona può rientrare in comunità con le seguenti modalità:
Per i soggetti NON vaccinati o che NON abbiano completato il ciclo vaccinale, con un tampone antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi
Per i soggetti vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, con un tampone antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 7 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi
Verrà inviata l’attestazione di fine isolamento da parte di ATS.
In caso di persistente positività l’isolamento si concluderà dopo 21 giorni, e comunque non prima di aver ricevuto le indicazioni dall’autorità sanitaria, per tutti i casi tranne quelli con variante virale omicron o beta sospetta o confermata per i quali è sempre necessaria la negativizzazione del tampone molecolare
Per tutti i casi positivi al Covid -19 frequentanti la scuola la riammissione a scuola è subordinata al rilascio, da parte del Pediatra di libera scelta o del Medico di medicina generale, dell'attestato di rientro sicuro in collettività.

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3) Soggetti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Come da indicazioni della Circolare RL_RLAOOG1.2021.7630 del 26/10/2021 il rientro a scuola a fine quarantena per gli studenti (riconosciuti contatti stretti di caso positivo e soggetti a quarantena come da norme sopra riportate) avviene:
- con presentazione del Provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS
oppure
- esclusivamente in caso di ritardi nel rilascio da parte di ATS del provvedimento di fine quarantena (in presenza di picchi epidemici) il rientro in comunità è consentito:
a) per i soggetti NON vaccinati con la presentazione del provvedimento di inizio quarantena + referto del tampone negativo
b) per i soggetti vaccinati con la presentazione del provvedimento di inizio quarantena + referto del tampone negativo eseguito + certificato vaccinale
Non è quindi più richiesta la certificazione del medico curante per il rientro a scuola, ma l’attestazione di riammissione sicura in collettività è rappresentata dal Provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS.

Per maggiori particolari si può consultare la pagina web specifica di ATS all’indirizzo:
Indicazioni per casi positivi e contatti stretti - ATS Brescia (ats-brescia.it)

pdf icon Circolare n°280