Il Decreto legge n°4 del 27 gennaio 2022 all’articolo 30 (che si riporta qui sotto) modifica la modalità e lo strumento con cui accertare il titolo dello studente a frequentare in presenza in fase due. Non sarà più necessario esibire la documentazione vaccinale al docente incaricato, ma sarà sufficiente mostrare il QR Code della propria certificazione verde Covid-19.
Con la stessa modalità gli studenti che hanno il requisito vaccinale per la frequenza in presenza in fase due possono rientrare a scuola dopo un periodo di sospensione delle lezioni (fase tre).

Si conferma che i requisiti vaccinali per la frequenza in presenza durante la fase due devono essere posseduti alla data di attivazione della quarantena o della auto-sorveglianza (che coincide con la data di ultimo contatto della classe con il secondo caso positivo), cioè alla data di attivazione della fase due

Art. 30: Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola
1. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2), primo periodo, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e la riammissione in classe, dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa dell’accertamento di casi di positività al COVID-19 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a), b), numero 2), e c), numero 3), del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022, degli alunni in auto sorveglianza ai sensi dell’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo può essere controllata mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
L’applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata per il conseguimento delle finalità del presente comma.

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