Circ n°309 - Incontri di formazione per i genitori

Si inviano in allegato locandina e circolare dell’USP di Brescia che promuovono interessanti incontri di formazione per i genitori sul tema “Bullismo e Cyberbullismo in @Rete e nella Rete”

pdf icon Occhio al bullismo

pdf icon Avviso USR

pdf icon Circolare n°309

Circ n°306 - Esiti sciopero del 21 gennaio 2022

In allegato quanto in oggetto

pdf icon Circolare n°306

Circ n°303 - Indicazioni per segnalazione Covid-19

Si forniscono qui in allegato alcune indicazioni organizzative da seguire qualora si verificassero positività al Covid-19 o contatti stretti con soggetti positivi accertati al Covid-19

pdf icon Circolare n°303

Circ n°294 - Modalità di rientro a scuola casi accertati Covid e contatti stretti soggetti a isolamento fiduciario

Si ribadisce che:

• Lo studente già positivo e negativizzato rientra a scuola in presenza solo con la presentazione della certificazione di riammissione sicura in comunità del medico di base o del pediatra di libera scelta
• Lo studente contatto stretto collocato in isolamento fiduciario per disposizione dell’autorità sanitaria rientra a scuola in presenza con attestazione di fine isolamento di ATS o, in assenza di questa, con tampone negativo e attestazione di inizio isolamento di ATS (oppure dell’autorità sanitaria che l’ha disposta)

pdf icon Circolare n°294

Circ n°293 - Comunicazione casi e quarantene Covid

In questi giorni di picco pandemico stanno arrivando numerosissime mail di genitori e studenti per segnalare situazioni di positività e contatti stretti.
In questi casi è necessario indicare nell’oggetto “comunicazione situazioni Covid” e all’interno della mail specificare con chiarezza:

• Nome e cognome dello studente
• Classe e plesso di appartenenza
• In caso di positività: ultimo giorno di frequenza in presenza a scuola, giorno di effettuazione del tampone, se si è sintomatici o asintomatici, se si è sintomatici in quale giorno sono insorti i sintomi
• La durata della quarantena in base alle indicazioni mediche
• La documentazione che comprova gli stati segnalati

Grazie per la collaborazione

pdf icon Circolare n°293

Circ n°291 - Proclamazione sciopero per il 21 gennaio 2022

In base a quanto prescritto dall'art. 3 comma 5 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020 con i sindacati rappresentativi del comparto scuola, si comunica che (come da nota USR Lombardia prot. n°18193 del 27 agosto 2021) è stato indetto dall’Associazione sindacale “SAESE Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia” uno sciopero nazionale per tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario per l’intera giornata del 21gennaio 2022.

Si riportano qui in allegato le informazioni previste dall’art. 3 comma 5 lettera a) sulla base delle quali si prevede che presumibilmente in base ai dati storici di adesione lo sciopero proclamato non avrà ricadute sui servizi didattici, amministrativi ed ausiliari erogati dall’istituzione scolastica.

pdf icon Circolare n°291

Circ n°285 - Nuovo protocollo gestione casi Covid-19 a scuola

A seguito della pubblicazione del D.L. 7 gennaio 2022 n°1 e della Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione prot. n°11 8 gennaio 2022, si presentano qui di seguito le nuove misure per la gestione dei casi positivi e dei contatti stretti in classe:

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

 attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

 attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
 misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.
L’istituzione scolastica, di conseguenza, chiederà ai genitori degli studenti interessati di dimostrare con idonea documentazione il possesso del requisito per poter continuare a frequentare in presenza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:
 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
 misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta

pdf icon Decreto legge 7 gennaio 2022

pdf icon Circolare ministero della salute

pdf icon Circolare n°285

Circ n°284 - Rientro a scuola dopo le vacanze natalizie

Ci stiamo avvicinando al rientro a scuola dopo le vacanze natalizie, previsto per lunedì 10 gennaio.
Sappiamo che sarà difficile per l'elevato numero di studenti contagiati o in quarantena.
Per venire incontro alle esigenze e ai bisogni degli studenti e delle studentesse, tutti coloro che sono positivi al Covid-19 o sottoposti a quarantena (e quindi impossibilitati a venire a scuola) potranno seguire le lezioni in didattica a distanza insieme al resto della classe presente a scuola. Ci stiamo organizzando per questo e quindi nel corso della giornata del 10 gennaio tutti potranno collegarsi.

Ci saranno anche assenze del personale scolastico che potrebbero creare difficoltà, ma a cui stiamo cercando di sopperire per dare il minor disagio possibile a tutti.

E', però, necessario tornare a scuola e stare a scuola, senza tornare alle esperienze dei precedenti due anni.

Chiediamo ai genitori e agli studenti di comunicare alla mail istituzionale Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. eventuali situazioni di positività o di quarantena. È necessario per organizzare il servizio.
In questi casi è necessario specificare bene nella mail nome e cognome dello studente, classe e plesso di appartenenza, durata presunta dell’isolamento o della quarantena.

È fondamentale che a scuola tutti rispettino con rigore le misure di prevenzione individuali (mascherina chirurgica sempre indossata perfettamente, distanziamento di almeno un metro, igienizzazione delle mani) e della comunità (ormai ben conosciute) per garantire il massimo livello di sicurezza possibile in un momento in cui il virus circola moltissimo e con grande aggressività.
Particolare attenzione dovrà essere posta nei momenti di ingresso e uscita da scuola, ma anche durante le pause didattiche. In questi momenti le regole dovranno essere rispettate con grande rigore. In particolare quando gli studenti abbassano la mascherina per mangiare o bere dovranno verificare di essere distanziati di almeno un metro da ogni altra persona.
È severamente proibito mangiare o bere fuori dalle pause didattiche.
Gli studenti e le studentesse che dovessero infrangere le regole saranno immediatamente allontanati da scuola con comunicazione in tempo reale ai genitori. Speriamo, però, che questo non debba mai avvenire perché contiamo sulla serietà e sul senso di responsabilità di tutti.

Bisogna essere attenti e prudenti anche fuori da scuola, evitare assembramenti e situazioni a rischio. È importante per poter fare scuola in presenza e per la tutela individuale e della comunità.
Rinnoviamo l'invito a vaccinarsi o a completare il ciclo vaccinale con la terza dose appena possibile. È la migliore forma di prevenzione.
Invitiamo tutti a leggere costantemente mail, sito e registro elettronico perché in un momento come questo c'è bisogno di comunicare tempestivamente, date le continue novità.

Nelle lezioni di Scienze Motorie si devono praticare solo attività sportive individuali con distanziamento di due metri, mai sport di squadra (siamo in zona gialla).
 
Sempre per la zona gialla, non si possono organizzare e attuare uscite didattiche, visite guidate e visite d’istruzione.
 
Si può fare PCTO, ma per l’accesso alle aziende serve il rispetto da parte degli studenti dei requisiti che la legge impone per quei contesti (ad oggi il green pass base) oltre al rispetto delle misure di prevenzione aziendale.
 
Il corso Tima continua regolarmente.
 
È appena uscito il D.L. 7 gennaio 2022 n°1 contenente il nuovo protocollo per la gestione dei casi positivi in classe, che verrà applicato a partire dal 10 gennaio.
L’articolo 4 recita così:

“1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonche' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ferma restando l'applicazione per il personale scolastico dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
per gli alunni si applicano le seguenti misure:
c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché' nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'auto sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'auto sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.
2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.”

Attendiamo ulteriori precisazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, della Regione e di ATS, ma è chiaro che con uno studente positivo in classe si rimane a scuola con gli studenti in auto sorveglianza con mascherine FFP2, con due studenti positivi in classe proseguono in presenza in auto sorveglianza gli studenti vaccinati (con le specifiche di cui sopra), con tre studenti positivi in classe tutti vanno in quarantena e si passa alla didattica a distanza.

Come sapete, è possibile per chi ha terza dose o due dosi da meno di 120 giorni ed è contatto stretto di caso positivo continuare a lavorare e a muoversi senza andare in quarantena. Si deve stare in auto sorveglianza per 5 giorni e indossare FFP2 per 10 giorni. Vale per docenti, Ata e studenti. Chi dovesse trovarsi in questa condizione può venire a scuola, ma raccomandiamo grandissima attenzione e cautela per sé e per gli altri, mantenendo sempre il massimo distanziamento.
 
Non è previsto alcun screening preventivo prima del rientro a scuola per gli studenti e per il personale scolastico, come comunicato da Regione Lombardia.

Raccomandiamo ai genitori di controllare bene la salute dei figli e delle figlie prima di mandarli a scuola a scopo preventivo. Per ogni dubbio è sempre bene rivolgersi al medico di base.

Per la gestione dei tamponi si deve fare riferimento alla circolare n°275 e per le modalità di rientro a scuola alla circolare n°280.

pdf icon Circolare n°284

Circ n°280 - Modalità e procedure per il rientro a scuola di studenti e studentesse positivi al Covid-19 o contatti stretti di caso positivo

In caso di positività al test molecolare o antigenico per Covid-19, una persona può rientrare in comunità con le seguenti modalità:
Per i soggetti NON vaccinati o che NON abbiano completato il ciclo vaccinale, con un tampone antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi
Per i soggetti vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, con un tampone antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 7 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi
Verrà inviata l’attestazione di fine isolamento da parte di ATS.
In caso di persistente positività l’isolamento si concluderà dopo 21 giorni, e comunque non prima di aver ricevuto le indicazioni dall’autorità sanitaria, per tutti i casi tranne quelli con variante virale omicron o beta sospetta o confermata per i quali è sempre necessaria la negativizzazione del tampone molecolare
Per tutti i casi positivi al Covid -19 frequentanti la scuola la riammissione a scuola è subordinata al rilascio, da parte del Pediatra di libera scelta o del Medico di medicina generale, dell'attestato di rientro sicuro in collettività.

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3) Soggetti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Come da indicazioni della Circolare RL_RLAOOG1.2021.7630 del 26/10/2021 il rientro a scuola a fine quarantena per gli studenti (riconosciuti contatti stretti di caso positivo e soggetti a quarantena come da norme sopra riportate) avviene:
- con presentazione del Provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS
oppure
- esclusivamente in caso di ritardi nel rilascio da parte di ATS del provvedimento di fine quarantena (in presenza di picchi epidemici) il rientro in comunità è consentito:
a) per i soggetti NON vaccinati con la presentazione del provvedimento di inizio quarantena + referto del tampone negativo
b) per i soggetti vaccinati con la presentazione del provvedimento di inizio quarantena + referto del tampone negativo eseguito + certificato vaccinale
Non è quindi più richiesta la certificazione del medico curante per il rientro a scuola, ma l’attestazione di riammissione sicura in collettività è rappresentata dal Provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS.

Per maggiori particolari si può consultare la pagina web specifica di ATS all’indirizzo:
Indicazioni per casi positivi e contatti stretti - ATS Brescia (ats-brescia.it)

pdf icon Circolare n°280